Normativa nazionale per i funghi

La normativa nazionale specifica di riferimento per i funghi si sofferma sugli aspetti connessi alla raccolta e alla commercializzazione.

La Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, fissa norme generali sulla raccolta dei funghi epigei (Capo I) e sulla loro commercializzazione (Capo II).

Pertanto, la normativa nazionale persegue sia un obiettivo ambientale sia un obiettivo sanitario a tutela della salute dei consumatori.

Per quanto riguarda l’obiettivo ambientale, nella normativa nazionale sono prese in considerazione le precauzioni rivolte sia alla salvaguardia degli ambienti in cui si attua la raccolta dei funghi epigei sia alla conservazione dei funghi epigei stessi dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista della biodiversità.

Ai sensi della Legge 352/93, le Regioni provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge stessa.

I principi fondamentali nazionali sulla raccolta dei funghi riguardano i seguenti argomenti:

      • Le autorizzazioni relative alle modalità di raccolta dei funghi epigei e le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
      • Le autorizzazioni in deroga con le quali è consentita la raccolta dei funghi epigei ai residenti in deroga ai limiti massimi consentiti.
      • limiti massimi consentiti per quantità, per singole specie o per varietà, ecc.
      • comportamenti da adottare per evitare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all’apparato radicale della vegetazione.
      • divieti di raccolta riferiti a determinate aree.
      • Le limitazioni temporali riferite a periodi di tempo per motivi di salvaguardia dell’ecosistema.
      • Le autorizzazioni speciali per mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.
      • corsi e le iniziative culturali che riguardano gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora micologica.
      • La vigilanza, le violazioni e le sanzioni in merito alle norme adottate dalle Regioni.

Per ciascuna Regione, sono messi a confronto i principi fondamentali fissati dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e quelli dettati dai relativi atti regionali.

Leggi regionali per la raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità:

REGIONE ABRUZZO
REGIONE CALABRIA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE PIEMONTE
REGIONE SICILIA
REGIONE UMBRIA
REGIONE BASILICATA
REGIONE CAMPANIA
REGIONE MARCHE
REGIONE PUGLIA
REGIONE TOSCANA
REGIONE VALLE D'AOSTA
Provincia Autonoma di BOLZANO
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE LIGURIA
REGIONE MOLISE
REGIONE SARDEGNA
Provincia Autonoma di TRENTO
REGIONE VENETO